Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta o e-mail) a:

Allianz Darta Saving – Compliance Department

Maple House

Temple Road,

Blackrock, Dublin, IRELAND

E-mail: darta.saving@allianzdarta.ie

Al reclamo sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Banche e Broker) e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

I reclami c.d. “misti”, vale a dire relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Società, verranno trattati da Darta Saving Life Assurance dac e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Ricorso ad IVASS

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di stabilito di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato a Darta Saving Life Assurance dac ed il relativo riscontro:

  • per questioni inerenti al contratto, all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06.42.133.206, PEC consumatore@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i Consumatori – Reclami – Guida”

Link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

I predetti reclami devono contenere:

  1. a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità Giudiziaria.

Ricorso a CONSOB

Inoltre, nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

Si informa che per i soli contratti collocati direttamente dall’impresa o tramite promotori o sportello bancario (e dunque ad eccezione di quelli intermediati da Broker) è stato istituito presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) al quale potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione da parte dei citati intermediari degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli Investitori-Contraenti, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet www.consob.it.

Si ricorda inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore-Contraente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Resta salva comunque per l’esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.
  • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Gestione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm e richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.